Art. 27.
(Esame di Stato).

      1. Al termine della scuola superiore gli studenti e le studentesse sostengono l'esame di Stato.

 

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      2. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero della pubblica istruzione, è presieduta da un docente o da una docente di scuola statale e composta per il 50 per cento da docenti di altro istituto.
      3. Superato l'esame, gli studenti e le studentesse conseguono un diploma che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo frequentati.
      4. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro. I diplomi conseguiti nelle scuole superiori dell'area tecnico-professionale consentono l'accesso alle relative figure lavorative.